|
LEX OSCA TABULAE BANTINAE
LA LEGGE DELL'ANTICA CITTADINA DI BANTIA
|
La parte osca con caratteri latini della Tabula Bantina.
La parte latina della Tabula Bantina.
|
CENNI STORICI
La Tabula Bantina è un lungo documento scritto su lastra bronzea
su abedue le facciate, in latino ed in osco (con caratteri latini). Il
ritrovamento è avvenuto in due fasi successive.
Il primo ritrovamento risale al 1790 quando, tra i corredi funerari di
un'antica tomba venuta alla luce sul monte Montrone presso Oppido Lucano
(precisamente nel luogo detto Lago della Noce) furono trovati
alcuni frammenti di una lastra incisa. Di questi frammenti, il più
grande è largo cm. 25 ed alto cm. 38 e presenta il resto di un foro in
posizione laterale, gli altri sono frammenti di piccole dimensioni ma
rapportabili al più grande. Questo primo ritrovamento è conservato
presso il Museo Archeologico di Napoli.
Il secondo ritrovamento è avvenuto sempre nello stesso luogo quasi due
secoli dopo, nel 1967, ed è un frammento più piccolo, di dimensioni
circa cm. 16 di larghezza e cm. 12 di altezza ed è conservato nel Museo
Archeologico di Venosa (PT). Come il precedente, è inciso su abedue le
facciate, in latino ed in osco (con caratteri latini). Ma il
rinvenimento di questo frammento ha fatto evidenziare che la stesura
originale della lastra bronzea era in latino e solo in seguito è stata
riutilizzata per incidere il testo in osco, diventando così la "Tabula Bantina".
Infatti, la facciata originaria in latino reca incisa una legge romana
divulgata pubblicamente e riguardante un argomento diverso da quello
specificato in lingua osca. Evidentemente la lastra bronzea venne
riutilizzata in un momento successivo per incidere il testo in osco
riguardante una legge municipale dell'antica città di Bantia
(l'attuale Banzi in provincia di Potenza del cui municipio faceva parte
anche Oppido Lucano) e per questo affissa in luogo pubblico mediante
inchiodatura. Ciò si evince dal foro esistente sul secondo frammento,
che costituisce l'alloggiamento del chiodo per l'affissione al muro ed è
stato ricavato alla base della Tabula Bantina andando a scalfire il
retrostante testo latino, cancellando un paio di grafemi.
Quindi l'ultimo utilizzo di questa lastra bronzea fu per redarre il
testo di uno statuto municipale diviso in sei paragrafi che possiamo
così esemplificare:
1°: Limitazione del diritto di intercessione;
2°: Disposizioni sui comizi giudiziari (procedura penale);
3°: Disposizioni sui comizi giudiziari;
4°: Disposizioni sul censo;
5°: Procedura civile;
6°: Cursus Honorum.
Per le sue caratteristiche giuridico-amministrative, la Tabula Bantina
costituisce un reperto di riferimento per la civiltà sannitica che, in
un'Italia ancora non molto romanizzata, veniva asservita al nuovo
governo non solo militarmente ma anche con l'imposizione legislativa.
Infatti, per rendere meglio il senso della legge agli abitanti dei
luoghi, l'amministrazione romana preferiva scrivere nella lingua usata
in quei territori (l'osco), il testo di un regolamento municipale
approvato da Roma, in modo da renderla ben comprensibile a tutti.
|
L'atro frammento della Tabula Bantina (1967). A sinistra la facciata in latino ed a destra quella in osco.
|
TRADUZIONE DEL TESTO IN OSCO
...se... il questore avrà irrogato la multa... giurerà di averlo
fatto col consenso della maggioranza del senato, purché non meno di
quaranta siano i presenti quando la questione sarà discussa. Se qualcuno
vorrà intercedere, prima (di intercedere) giurerà in comizio,
coscientemente senza frode, che egli impedisce quei comizi per il bene
pubblico e non per il favore o l’odio contro qualcuno, e che egli fa ciò
col consenso della maggioranza del senato. Non potrà tenere comizi
nello stesso giorno colui al quale qualcuno impedisca i comizi in tal
modo.
Chiunque, dopo questa legge, voglia tenere comizi su questioni capitali o
pecuniarie, farà in modo che il popolo emetta la sentenza dopo aver
giurato che il suo giudizio riguardo a quelle cose corrisponde a quello
che egli ritiene il bene pubblico e impedirà che qualcuno giuri in
malafede. Se qualcuno avrà tenuto i comizio avrà agito contrariamente a
queste norme, sarà la multa di tale entità: 2000 sesterzi. Se qualche
magistrato volesse multarlo gli sia consentito multare purché in misura
inferiore.
Se qualcuno "pro magisterio" avrà fissato ad un altro giorno (del
comizio) per questioni capitali o pecuniarie, questi non potrà tenere i
comizi se non quando avrà parlato presso il popolo per quattro volte e
il popolo non avrà appreso il giorno stabilito. Quattro volte né più di
cinque egli discuterà con l’imputato prima di emettere la sentenza e
quando infine avrà discusso con l’imputato da quel giorno per trenta
giorni non potrà tenere comizi. Se qualcuno avrà agito contrariamente a
queste norme, se qualche magistrato volesse multarlo gli sia consentito,
purché in misura inferiore, gli sia consentito.
Quando i censori di Bantia faranno il censimento del popolo, chiunque
sia cittadino bantino sia censito, egli e la sua proprietà secondo
quella legge con la quale i censori avranno stabilito di censire. Ma se
qualcuno non si presenterà al censimento per malafede e verrà convinto
di questo, "pro magisterio" nel comizio sia venduto alla presenza del
popolo senza frode e in base a offerta.
L’intera famiglia e il suo patrimonio tutto quanto sarà in suo possesso che non sarà stato censito sarà pubblico.
Il pretore o il prefetto che, dopo questa legge, saranno a Bantia, se
qualcuno vorrà alla loro presenza agire legalmente con un altro "pro
iudicato manum asserere" intorno a quelle cose che sono scritte in
queste leggi, non glielo impedirà entro i primi dieci giorni. Se
qualcuno contrariamente a queste norme farà impedimento, sarà la multa
di tale entità: 1000 sesterzi e se qualche magistrato volesse multarlo
gli sia consentito in misura inferiore.
(Nessuno sarà) pretore o censore a Bantia se non sarà stato questore, nè
sarà censore se non sarà stato pretore. E se qualcuno sarà stato
pretore e se (qualcuno sarà stato censore e ) questore costui in seguito
non sarà tribuno della plebe. Se mai qualcuno (contrariamente a queste
norme diventerà magistrato a) Bantia. Lo sarà diventato iniquamente....
|
LA TRASCRIZIONE DELLA TAVOLA
|
|
.... onom[.] ust . izic . ru ....
.... suae [..] nus . q . moltam . angitu [......] nur ....
.... deiuast . maimas . carneis . senateis tanginud am ....
XL . osin[s] pon . ioc egmo . com . parascuster . suae . pis . pertemust . pruter . pan [..........]
deiuatud . sipus . comenei . perum . dolom . mallom . siom . ioc . comono . mais . egm[as . touti]
cas . amnud . pan . pieisum . brateis . auti . cadeis . amnud . inim . idic . siom . dat . sena[teis]
tanginud . maimas . carneis . pertumum . piei . ex . comono . pertemest . izic . eizeic . zicel[ei]
comono ni . hipid . pis . pocapi . t . post . post . exac . comono . hafiest meddis [.] dat . castrid . loufir
en . eituas . factud . pous . touto . deiuatuns . tanginom . deicans . s(i)om . dat . eizasc . idic . tangineis
dei cum . pod . ualaemom . touticom . tadait . ezum nep . fe(f)acid . pod . pis . dat . eizac . egmad . min[s]
deiuaid . do(l)ud . malud . suaepis . contrud . exe(ic) . fefacust . auti . comono . hipust . molto . etan
to . estud . n . . in . suaepis . ionc . fortis . meddis . moltaum . herest . ampert . minstreis . aeteis .
eituas . moltas . moltaum . licitud . suae . pis . pru meddixud . altrei . castrous [.] auti . eituas
zicolom . dicust . izic . comono ni . hipid . ne . pon . op . toutad . petirupert . urust . sipus . perum . dolom
mallom . in . trutum . zico . touto . peremust . petiropert . neip . mais . pomtis . com . preiuatud . actud
pruter . pan . medicat . inom . didest . in . pon posmom . con preiuatud . urust . eisu cen . ziculud
zicolom . XXX . nesimum . comonom . ni hipid . suae . pis . contrud . exeic . fefacust . ionc . suaepis .
herest . meddis . moltaum . licitud . ampert . mistreis . aeteis . eituas . licitud . pon . censtur
(b)ansae . t(o)utam . censazet . pis . ceus . bantins . fust . censamur . esuf . in . eituam . poizad . ligud
iusc . censtur . censaum . anget . uzet . aut . suaepis . censtomen . nei . cebnust . dolud . mallud
in . eizeic . uincter . esuf . comenei . lamatir . pr . meddixud . toutad . praesentid . perum . dolum
mallom . in . amiricatud . allo . famelo . in . ei . siuom . paei eizeis . fust . pae ancensto . fust
toutico . estud . pr. suae . praefucus . pod . post . exac . bansae . fust . suae . pis . op . eizois . com
atrud . ligud . acum . herest . auti . pru . medicatud . manim . aserum . eizazunc . egmazum .
pas . ex . aiscen . ligis . scriftas . set . ne . phim . pruhipid . mais . zicolois . X . nesimois . suae . pis . contrud
exeic . pruhipust . molto . etanto . estud . n . . in . suaepis . ionc . meddis . moltaum . herest . licitud
[ampert.] minstreis . aeteis . eituas . moltas . moltaum . licitud . pr . censtur . bansae
[ni . pis . fu]id . nei . suae . q .fust . nep . censtur . fuid . nei . suae . pr . fust . in . suaepis . pr . in . suae
[pis..............]i . q. [......] um . nerum . fust . izic . post . eizuc . tr . pl . ni . fuid . suaepis
..... ust . izic . amprufid . facus . estud . idic . medicim . eizuc
..... medicim acunum . VI . nesimum
..... um . pod
..... medicim
|
|
Storia dei Sanniti e del Sannio - Davide Monaco
|
|
|