EPIGRAFIA OSCA - CIPPUS ABELLANUS
SANNITI

IL CIPPO ABELLANO
Il trattato tra Abella e Nola per l'uso comune del
santuario di Ercole e di un fondo adiacente.

Adriano La Regina

 

Cippo Abellano Lato A Cippo Abellano Lato B

 

Molto importante per la storia dell'epigrafia italica, il Cippo Abellano è una lastra di pietra calcarea, alta cm. 192,5 (7 piedi italici di cm. 27,5); larga 55 (2 piedi); spessa 27,5 (1 piede). Fu rinvenuta nel 1745 nel territorio dell'antica Abella e riutilizzata come soglia di una porta. Attualmente il cippo è conservato presso il seminario arcivescovile di Nola.
L'iscrizione in lingua osca è incisa sui due lati principali della pietra: i testi sono indicati con le lettere A e B.
Le lettere sono alte in media cm 3,5.
Il testo, abbastanza lungo, è pertinente al trattato stipulato tra le città di Abella e Nola ed avente come oggetto un santuario di Ercole costruito in territorio comune; forse il trattato fu redatto in occasione di una riorganizzazione del culto. L’atto risulta stipulato fra due magistrati (meddix) e descrive i confini del santuario, le sue proprietà, la regolamentazione edilizia all’interno e all’esterno del recinto sacro, indicando anche il confine tra i territori delle due città.
Una datazione può essere espressa intorno al II secolo a.C., probabilmente di età postgraccana (120-110 a.C.).


Alfabeto sannitico di tipo evoluto, con ampio impiego di legature, specialmente nel lato B. Segni divisori puntiformi o a forma di croce. Una spaziatura più ampia del solito indica talvolta l'inizio di un nuovo comma. Nella trascrizione ho omesso l'indicazione sia dei segni di divisione tra le parole, non sussistendo alcuna incertezza al riguardo, sia delle legature (ab, ad, ak, al, am, an, ap, ar, av, íb, íd, ík, ím, ín, íú, me, na, ne, pa), impiegate non sistematicamente preferendo annotare la punteggiatura per mettere in rilievo l'interpretazione offerta. Ho invece mantenuto, indicandola con il segno § nella traduzione latina, la spaziatura più ampia, adottata solo casualmente dal lapicida, perché può forse essere utile ricostruire l'articolazione del documento da cui deriva il testo inciso sulla pietra.


- LATO A -

 
 
 
 
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maiiúí vestirikiíúí mai(eís) sta(ttieís)
prupukid sverruneí kvaístu-
reí abellanúí,       íním maiiúí
lúvkiíúí mai(eís) pakalatúí
[m]edíkeí deketasiúí núvl[a]
[núí], íním lígatúís abellan[úís]
íním lígatúís núvlanúís,
pús senateís tanginúd
suveís pútúrúspíd ligat[ús]
fufans, ekss kúmbened       [am-?]
sakaraklúm herekleís [ú]p
slaagid púd íst, íním teer[úm]
púd úp eísúd sakaraklúd [íst],
púd anter teremníss eh[......]
íst, paí teremenniú mú[íníkad]
tanginúd prúftú set r[...5-6...]
amnúd, puz ídík sakar[aklúm]
íním ídík terúm múín[íkúm]
múíníkeí tereí fusíd, [íním]
eíseís sakarakleís [íním]
tere[í]s fruktatiuf múíníkú pútúrú[mpid]
[fus]íd.     avt núvlan[úm es-]
[tud] herekleís fí[isnaíen dún-]
[úm p]íspíd núvlan[ús ....]
[...] íp p[...]ís [..........]
 
 
 
 
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Maio Vestricio Mai f. Stati n.
stirpe Suerroni, quaesto-
ri Abellano, (§) et Maio
Luceio Mai f. Puclato,
meddici decemvirali Nola-
no, et legatís Abellanis
et legatís Nolanis
qui senatus sententia
sui utrique legati
erant, ita convenit (§) [de]
templo Herculis ad
campum quod est, et (de) fundo
qui ad id templum est,
quod intra termina ex[polita]
est, quae termina communi
sententia probata sunt [recturae]
causa, ut id templum
et is fundus res communis
in communi territorio esset, et
eius templi et
fundi fructus
communis utrorumque
esset. (§) At Nolan[orum es-]
[to in] Herculis te[mplo do-]
[norum quid] quid Nolan[i de]
[suo ibi posuerint; item Abel-]
[lanorum esto in Herculis]
[templo donorum quidquid]
[Abellani de suo ibi posuerint.]


- LATO B -

 
 
 
 
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ekkum [svaí píd íússu íp]
trííbarak [avum hereset ant]
líimítú[m h]ernúm, [puf]
herekleís fíisnú mefi[ú]
íst, ehtrad feíhúss pú[s]
herekieís fiísnam amfr-
et pert víam pússtís,
paí íp íst pústin slagím,
senateís suveís tangi-
núd tríbarakavúm lí-
kítud.        íním íúk tríba
rakkiuf pam núvlanús
tríbarakattuset íním
úíttiuf núvlanúm estud.
ekkum svaí píd abellanús
tríbarakattuset íúk trí
barakkiuf íním úíttiuf
abellanúm estud.        avt
púst feíhúís pús fisnam am-
fret eíseí tercí nep abel-
lanús nep núvlanús pídum
tríbarakattins.        avt the
savrúm púd e<í>seí tereí íst
pún patensíns máíníkad t[an]
[g]ínúd patensíns; íním píd e[íseí]
thesavreí púkkapíd ee[stit]
[a]íttíúm alttram alttr[ús]
[f]erríns.        avt anter siag[ím]
[a]bellanam íním núvlanam
[s]ullad víú uruvú íst pedú(m) x[+?].
[e]ísaí víaí mefìaí tereme[n]-
[n]iú staíet.
 
 
 
 
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Item [si quid iidem íbi]
aedifica[re volent usque ad]
limitu[m] maceriam, [ubi]
Herculis fanum medium
est, extra parietes qui
Herculis fanum circumdant
usque ad viam porticibus,
quae ibi est iuxta campunt,
senatus sui senten-
tia aedificare li-
ceto. (§) Et id aedì-
ficíum quod Nolani
aedificaverint et
usus Nolanorum esto.
Item si quid Abellani
aedificaverint id aedì-
ficium et usus
Abellanorum esto. (§) At
pone parietes qui aedem circum-
dant in eo spatio nec Abel-
lani nec Nolani quicquam
aedificent. (§) At the-
saurum quod in eo spatio est
quando aperirent communi sen-
tentia aperirent; etenim quod in eo
thesauro quodcumque exstet
portionum alteram alteri
acciperent. (§) At intra campum
Abellanum et Nolanum
ubique via circumcurrens est pedum x[II?].
In ea via media termi-
na stant.


LATO A

Sono registrati i nomi dei due magistrati che presiedono le delegazioni di Abella e di Nola, incaricate ciascuna dal rispettivo senato di stipulare la convenzione (1 10); oggetto della convenzione sono il santuario di Ercole e il terreno che lo circonda (11 16); il tempio e il terreno circostante sono di uso comune, come comune è l'utile che ne deriva (17 23).

1-2. maiiúí vestirikiíúí mai(eís) sta(ttieís). / prupukid sveruneí Maio Vestricio Mai f. Stati n. stirpe Suerroni. L'integrazione siír[úí], inteso come cognomen (Franchi De Bellis), non è confermata dalle tracce di lettere sulla pietra. L'abbreviazione osca del cognomen Syrus, peraltro improbabile, dovrebbe comparire come sur. oppure syr. Dopo la s vi è un tratto verticale che per la spaziatura può riferirsi solo ad una t, seguito da una a parzialmente leggibile; si tratta quindi del nome sta(ttieís), genitivo di statis, posto qui a indicare il nome dell'avo di Maio Vestricio. L'uso di indicare in osco il nome dell'avo mediante il suo prenome in caso genitivo, posto dopo il prenome paterno, entrambi abbreviati come in latino, è dimostrato da tegole bollate prodotte a Bovianum, recanti nomi di magistrati: ne ho trattato in Italia, Omnium terrarum parens, Milano 1989, p. 327 s. Il gentilizio Vestricius è di origine etrusca, vestricinala, vestrcial, vestricin, ecc.: ThLE, n. 152. I Vestricii di Abella possono essere connessi con Vestricius Spurinna, magistrato e poeta del I secolo d.C., di cui è riconosciuta una origine etrusca sulla base del nome; nulla vieta di pensare però ad una provenienza più immediata dalla Campania, ferma restando l'antica origine etrusca; PIR, III, p. 409, n. 308; M. Schuster, RE VIII A2, cc. 1791 97. Altre due iscrizioni abellane, in osco, recano il nome Vestricio:
nella prima (Vetter, n. 137), di cui R. Antonini ha restituito lezione corretta e integrazione (SE 58, 1993, pp. 355-359), compare in relazione ad una terminatio il nome del questore Maius Vestricius Mai f.; nella seconda, una nuova iscrizione monumentale pubblicata sempre da R. Antonini (in "La Tavola di Agnone nel contesto italico", a cura di L. Del Tutto Palma, Firenze 1996, pp. 157-168), resta solo il gentilizio; in entrambi i casi sembra trattarsi del medesimo Vestricio che compare nel testo del Cippo abellano.
prupukid sverruneí: da escludere che sia qui indicata una funzione ad acta, come generalmente si intende, che dovrebbe comparire dopo la magistratura ordinaria; cfr. per un'ampia rassegna degli studi sulla questione, e per l'interpretazione "in merito al patto", Franchi De Bellis, p. 83 ss.; da escludere anche che sverruneí si accordi con kvaístureí, con il significato di designato (Vetter), sia per posizione sia perché in tal caso la precedente parola in caso ablativo resta inspiegabile; per posizione le due parole definiscono una qualità personale e non una funzione pubblica di Vestricio, del tipo introdotto usualmente nella formula onomastica latina da natione, domo, tribu, signo, ecc.;
sverruneí (3a decl., tema in nasale), che si accorda con il nome del personaggio in caso dativo, è determinato dall'ablativo prupukid. Questo a mio avviso è letteralmente propagine (cfr. von Planta, 11, p. 143, *propakio- con traduzione ex praefinito, p. 513; diversamente Hajnal, p. 127 ss., che vede una costruzione avverbiale su paciscor, pax e in connessione con sverruneí intende "con autorizzazione a concludere atonomamente il trattato"); prupukid indica appartenenza al ramo di una gens distinto dal cognomen sverruneí, il quale è concordato con maiiúí vestirikiíúí; cfr. Cic. Cluent. 32.72: Staienus cognomen Paeti ... delegerat, ne si se Ligurem fecisset nationis magis quam generis uti cognomine videretur, post red. in sen.: quam longe hunc Pisonem ab hoc genere cognatio materna ... abstulisser Verr. 11, 5. 180: cum ipse sui . generis initium ac nominis ab se gigni et propagari vellet; per genus et propago, sinonimi, Aug. civ. XV, 21, 104 D.-K.; traduco stirpe/genere Suerroni, cioè "per stirpe Suerrone".
Che sverruneí fosse cognomen aveva già visto Mommsen, il quale sia pure dubitativamente traduce Serroni?, mentre tutte le successive interpretazioni (cfr. Franchi De Bellis, p. 84 ss.) sono basate sull'analisi linguistica prima che sull'esame della struttura testuale. L'intera formula onomastica del magistrato abellano è quindi, in latino, Maius Vestricius Mai f. Stati n. Suerro.
Non è evidente l'origine del cognome Suerro, -onis, adottato da un antenato, non sappiamo di quante generazioni più antico. La forma è del tutto analoga a quella del cognome Varro, di cui conosciamo la storia perché riferita dallo stesso Terenzio Varrone: Varro enim cum de suo cognomine disputaret, ait cum qui primus Varro sit appellatus, in illyrico hostem, Varronem nomine, quod rapuerat et ad suos portaverat, ex insignifacto vocabulum meruisse, Serv. Aen. XI, 743. Varro è dunque un cognomen assunto virtutis causa da C. Terentius Varro, console nel 216, sicuramente tra gli anni 229-28 a.C., cfr. C. Cichorius, Rómísche Studien, Leipzig - Berlin 1922, pp. 189-191; si veda anche Suet. Tib. 3.2 a proposito dei Livii: Drusus hostiuni duce Drauso commínus trucídato sibi posterique suis cognomen invenit. Anche Suerro ha il carattere di un cognomen tratto da un nome straniero, adottato originariamente ex virtute, e trasmesso ai discendenti; in tal caso sarebbe del tutto privo di connessioni con il lessico osco; altrimenti, v. Hajnal, p. 125 ss.
Cognomina ereditari che distinguono ramificazioni gentilizie di primo e di secondo grado sono ben noti già alla fine del III secolo a.C.: si veda l'esempio dei Cornelii Scipiones Nasicae, RE TV 1, c. 1494 ss., rin. 350 ss. E' pertanto possibile riconoscere nel formulario dell'onomastica osca una dizione particolare, destinata a distinguere l'appartenenza a un determinato ramo gentilizio, introdotta da prupukid seguito da un cognomen ereditario, con costruzione parallela a quella di natione + etnico, di uso comune in latino. Il questore abellano, recando una formula onomastica ridondante in cui registra sia il cognomen ereditario sia il nome dell'avo, indica in tal modo proprio in Statis Vestricius l'antenato che per primo aveva adottato il cognomen ex virtute. Se è difficile tentare di individuarne l'origine, è possibile almeno immaginare il modo in cui potrebbe essersi formato questo cognomen, in connessione con eventi che possono aver avuto luogo in regioni anche lontane. Basta ricordare che dopo la seconda guerra punica entra a Roma, nella gens Atilia, un cognomen simile di origine straniera: Serranus (Saranus nella forma più antica). Il trattato del Cippo abellano può datarsi intorno al 110 a.C., sicché intorno nell'anno 168 Statis Vestricius, avo del questore di Abella, poteva aver militato in una delle due turmae di equites Samnites che si trovavano in Macedonia al seguito di Paolo Emilio e che avevano partecipato alla battaglia di Pydna sotto il comando del legato romano M. Sergius Silo (Liv. XLIV 40.5). Successivamente l'esercito romano risulta accampato nella Macedonia orientale (Liv. YCLV 4.2), a Sirae (RE 111 Al, 313; N.G.L. Hammond, The Macedonian State, Oxford 1989, p. 41). Dal nome di questa città (Siris, Sirra oggi Seres) potrebbe essere derivata la forma osca del cognomen sverruneí (nom. *sverro), meritato ex virtute.

3-4. mafiúí / lúvkiíúí mai(ieís) pukalatúí Maío Luceio Mai f. Puclato: per il gentilizio cfr. CIL X 1233: Q. Luceius Clemens, magistrato municipale di Nola nel 33 d.C. Lucius, Luceius, Lucceius sono forme diverse del medesimo gentilizio, che in osco è lúvkiís. La parola pukalatúi, costruita su puklo- = filius, è stata variamente intesa: Poccetti vi scorge un parallelo con il lat. patratus, intendendo quindi "ha figli ed è ancora figlio"; Hajnal, 130 ss., una costruzione *pukl-a nel senso di "discendenza". pukalatúí è però con ogni evidenza cognomen e appartiene alla classe derivante da rapporti familiari, corrispondendo nella costruzione al lat. (af)filiatus e nel significato ad Adoptatus, CIL IX 5523: L. Papiri L. f Lem. Adoptati. Questa formulazione nasconde il gentilizio di origine del personaggio introdotto per adozione nella gens Luceia; cfr. Cod. Theod. V, 1.2 adoptivum id est gestis ante curiam affiliatum. Probabilmente Maius Luceius Mai f. precede di una generazione Numerius Luceius Mr. f.
Ni(umsis) Lúvki(iis) M(a)r(aieís), comandante dei Sanniti durante la guerra sociale, noto per una emissione monetaria argentea dell'anno 89, Vetter, n. 200 G 5. Con i Luceíi di Nola potrebbe collegarsi, come suggerisce la particolare grafia del nome, anche L. Luuceius M. f. leg. p. Rom. a. 92 a. C. in bello Thracico (CIL 1 663), il quale poteva aver acquisito individualmente la cittadinanza romana.

5. medíkeí deketasiúí: l'interpretazione è controversa, cfr. Franchi De Bellis, p. 87 ss., Hajnal, p. 125 ss.; la trattazione più esauriente, è in A.L. Prosdocimi, in SE 48 (1980), pp. 438-4451 il quale identifica il medis deke(n)tasio- < *dekento/a con il responsabile delle finanze cittadine, come è dimostrato dalla pariteticità con il questore nolano; questa considerazione di carattere istituzionale è ineccepibile; *dekenta sarebbe pertanto la "decima", formazione diversa dalla stessa base dell'osco dekmanniúís (Vetter, n. 147); il medis *degetasiís sarebbe il magistrato "delle decime", ossia il questore; cfr. J., Pokorny, Indogermanisches etymologisches Worterbuch, 1, Bern u. Múnchen 1959, p. 191. Avremmo così in osco, con dekma e *dekenta, non formazioni che si sovrappongono bensì formazioni che restano autonome, significando l'una "decima" e l'altra "gruppo di dieci". *degetasiís è costituito quindi da *dekenta + -asio- e significa "pertinente al gruppo di dieci", ossia "membro di un collegio decemvirale", decemvír. In tal senso occorre interpretare anche l'abbreviazione m. x, il collegio intero dei dieci i cui membri sono meddíss degetasiís, documentata da tre iscrizioni osche di Cuma: P. Poccetti, Nuovi documenti italici, Pisa 1979, nn. 132-134. Il medis *degetasiís compare anche in altre due iscrizioni di Nola, Vetter, nn. 115-116, entrambe relative a cose collocate in santuari e pagate con denaro ricavato da multe. La prima di queste iscrizioni menziona due meddíss degetasiís in carica contemporaneamente. Si tratta comunque di una questione ininfluente sull'interpretazione del Cippo abellano, accertato che la funzione è quella del questore.

10. [am?] circa + acc. = de. definisce la materia della convenzione, fino a amnud (17); non ammissibile [púz] ut dipendente da kúmbened, proposto da Franchi De Bellis, che invece compare alla linea 17 e introduce le clausole della convenzione stessa; convenio con ut è anche in latino: Sic. Flacc. condic. 146 L. = 110 Th.

11. sakaraklúm herekleís "santuario" cfr. A.L. Prosdocimi, Italia omnium terrarum parens, Milano 1989, p. 539.

11. [ú]p, 13. úp + abl.: letteralmente ob; indica una posizine di interferenza nello spazio tra una cosa e l'altra: il santuario di Ercole si trova pertanto dinanzi, di fronte, alla cosa definita slaagid, e così il suolo di cui si tratta, teer[úm], si trova dinanzi al santuario; si può tradurre "presso".

11 - 12. sakaraklúm herekleís [ú]p / slaagid púd íst "il santuario di Ercole che è presso la slage": la determinazione topografica, altrimenti non necessaria, presuppone l'esistenza di almeno un altro santuario di Ercole in territorio di Abella o di Nola; ne è stato infatti individuato uno tra Nola e Cimitile, chiaramente una pertinenza esclusiva dei Nolani, cfr. C. Vecchio, I Greci in Occidente. La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli, Napoli 1996, p. 256.

12. teer[úm], nom. sing. n., v. anche 18 terúm, 19 teréi e B 21, 23, loc. sing.: indica una superficie campestre (fundus, campus), come in A 12 e 18, oppure uno spazio libero (spatium, area) all'interno del santuario (B 21, 23); si può tradurre in entrambi i casi 'terreno'; per il significato di 'territorio', v. A 19; in questo caso la dizione latina tecnicamente corretta è fundus, Dig. 50.16.60: sed fundus quidem suos habet fines, locus vero latere potest, quatenus determinetur et definitur.

13. slaagid (abl. sing. f.), cfr. B 8 (acc. sing. f.) slagím, B 28 slag[ím], comunemente inteso come 'confine', e più recentemente come 'ager extraclusus' (Franchi De Bellis, 1988, pp. 105-110; 1990, p. 113), cioè posto all'esterno della limitazione agraria, ma tali significati non sono giustificati: senza motivazione 'Grenzgebiet, Mark, daher Grenze' in F. Muller Jzn, Altitalisches Worterbuch, Gottingen 1926, p. 431, s.v. slagi-; il significato che emerge dal testo è quello di uno spazio delimitato e scoperto con funzione specifica, evidentemente non agricola; sono del parere che la forma osca sia da connettere con la radice (s)leg cfr. Pokorny, Idg. Etym. W., 1, p. 959, cfr. lat. laxus, che riguardo allo spazio significa "libero", "ampio", "agibile", e riguardo all'uso "libero da restrizioni"; difficilmente identificabile con una silva o con un ager compascuus, perché l'uso che ne viene fatto nel testo indica qualcosa di ben determinato come riferimento puntuale, e non un ambito territoriale di grande estensione, per quale sarebbe privo di senso il richiamo alla strada che compare in B 28-30; cfr. il gentilizio slabiis a Herculaneum (Vetter, n. 107), rispetto al quale coesistono le forme lat. Stlabius (CIL X 3633) e Labius (CIL IX 1425, Aequum Tuticum). slagim, -id qui indica dunque un'area che doveva avere una destinazione funzionale specifica, forse per un mercato rurale, per una fiera. In relazione agli obblighi daziarii i mercati con le strade che li interessavano erano delimitati da cippi. Il termine slagi- sembra sopravvivere nel nome nella località Schiava, ubicata tra Nola e Abella, dalle quali dista rispettivamente circa km 5 e km 3. Schiava potrebbe essere l'assimilazione di *sclagia < slagi- ai numerosi toponimi formatisi per la presenza di genti slave; in tal senso potrebbe essere inteso anche il nome di
Schiavi (d'Abruzzo), ove esiste un santuario sannitico. Un santuario di Ercole, come quello del Cippo abellano, ben si adatta alla connessione con un mercato, cfr. F. van Wonterghem, che ha studiato il rapporto tra santuari di Ercole e le calles publicae, ossia le strade percorse soprattutto dalle greggi transumanti, nel volume a cura di E. Petrocelli, La civiltà della transumanza, Isernia 1999, pp. 413-428. In età imperiale Nola era sede di un importante mercato, come testimoniano gli indices nundinarum di Allifae, di Suessula e di Pompeii: Inscr. it. XIII, 2, nn. 50, 51, 53; per le fiere e mercati cfr. E. Gabba, SCO 24, 1975, pp. 141-163. il mercato, il santuario e il luogo destinato ai comitia (Comiziano < fundus Comitianus) per gli abitanti dell'agro compreso tra Nola e Abella, riflettono l'organizzazione territoriale del primo insediamento sannitico. Questo significato di slagi-, non dimostrabile su base liguistica, è il più probabile. Con ogni margine di possibile incertezza traduco campus, nel senso di luogo ove si tiene mercato, cfr. a Roma campus lanatarius, campus pecuarius; nella Cisalpina i Campi Macri, ove si commerciava bestiame: Varr. r. rust. II, praef. 6. Interessante a questo proposito e per la connessione con Ercole, il mercato per bestiame posto all'interno della città di Alba Fucens a ridosso della via Valeria, con cui era collegato da una rampa inclinata: è una grande piazza rettangolare con il tempio di Ercole su uno dei lati brevi. Ancora, a Campochiaro nel Sannio, tra Bovianum e Saepinum, il santuario di Ercole è posto a breve distanza da un incrocio di calles publicae.

14. púd quod, anter teremníss eh[----] íntra termina expolita: "entro i termini levigati"; considero preferibile questa interpretazione; per termini/lapides politi cfr. Hygin. controv. 127 L. = 90 Th., constit. 194 L. = 157 Th., 206 L. = 169 Th.; Sic. Flacc. condic. 139 L. = 103 Th.; limit. regund. 360 L.; l'integrazione generalmente accolta, eh[trúís] extrema, si dovrebbe riferire agli estremi termini dell'agro limitato, un locus extra clusus, cfr. Hygin. constit. 198 L. = 161 Th. "et extremitatem deinde terminis lapideis obligabimus", Franchi De Bellis collega la parola con teer[úm]: territorio 'esteso' tra i segnali terminali, ma tale precisazione sarebbe del tutto superflua, mentre essa è necessaria riguardo alla qualità dei termini, al fine di renderne riconoscibile la natura (termini pubblici).

15-16 mú[íníkad] tanginúd prúftú set termina communi sententia probaba sunt: la divisione agraria e la collocazione dei termini erano state approvate per legge; communi sententia presuppone una sede deliberante comune, non atti separati di due assemblee, e implica la convocazione di comitia che comprendevano sia gli Abellani sia i Nolani; mú[íníkad] tanginúd si contrappone a senateís tanginúd suveís (8-9), che richiama le deliberazioni con cui i singoli senati di Abella e Nola avevano dato mandato ai rispettivi magistrati ed ai legati che li assistevano di stipulare la convenzione. Si veda anche B24-25, ove si rimanda parimenti ad una decisione comune per l'apertura del tesoro.

16-17. r[ ... 5-6 ... ] / amnúd recturae causa, ossia per eseguire la divisione regolare dell'agro; la parola mutila, qualunque sia l'integrazione, è di caso genitivo retto da amnúd, cfr. "mais egm[as touti]cas amnud pan pieisum brateis auti cadeis amnud = magis rei publicae causa quam ullius gratiae aut inimicitiae causa" nella Tabula Bantina; non ha qui alcun significato l'integrazione r[ehtúd] amnúd 'secondo un perimetro a lati rettilinei' (von Planta, Bottiglioni, Franchi De Bellis). Il latino rectura è usato solamente nella terminologia gromatica, Hygin. grom. constit. 168 L. = 133 Th.: mensurae et recturae longitudo rationaliter limes appellatur, 181 L. = 145 Th.: tota limitum rectura, 192 L. = 155 Th.: acti limitis perpetua rectura; 204 L. = 167 Th.: agrum arcifinium vectigalem ad mensuram sic redigere debemus, ut et recturis et quadam terminatione in perpetuum servetur; Agenn. 5 L.: non posse formam cuiuslibet agri sine limitum rectura subsistere; 12 L.: limitum recturarumve cursus; Frontin. controv. 58 L. = nam in agris centuriatis excipitur limitum latitudo causa itineris: sed cum illi recturas suas per qualiacuinque loca extendant ...; lib. col. 213 L.: ad rationem vel recturas limitum.

17. puz (non púz) ut, apre l'esposizione delle clausole della convenzione (ekss kúmbened ... puz ita convenit circa ... ut) che si estendono fino a B 28 con la sequenza dei verbi in congiuntivo; convenio con ut è anche in latino: Sic. Flacc. condic. 146 L = 110 Th.

18. múín[íkúm] nom. sing. n., commune, nel senso di res communis, soggetto di fusíd esset; múín[íkú] nom. pl. n.: Franchi De Bellis.

19. múíníkeí terei in communi territorio: istituto applicato nell'arbitrato dei Minucii nei confronti dei Ligures; nel diritto romano i privati proprietari dei fondi finitimi possono avere in comune i terreni per il pascolo, Frontin. controv. 15 L. = 6 Th.: est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune; propter quod ea conpascua multis locis in Italia communia appellantur.

19. fusíd esset, il verbo è concordato con il predicato nominale, un aggettivo sostantivato neutro.

21-22. fruktatiuf fr[ukta/tíuf]: dyptichon.

23. [fus]íd esset, il verbo è accordato con uno solo dei soggetti uniti dalle congiunzioni íním ... íním et ... et, come avviene in latino; cfr. B 14 e 18.

23-29. Il comma che inizia con avt indica chiaramente che Nolani e Abellani mantengono la proprietà dei beni mobili da essi depositati nel santuario, così come il comma seguente si riferisce ai beni immobili; ho pertanto integrato in tal senso l'intera parte terminale del lato A del testo.




LATO B

Viene stabilita la norma sulla edificabilità, valida per entrambe le parti (1-10), a cui seguono le disposizioni sulla rispettive proprietà e sull'uso (11-18), sulle aree non edificabili (19-22), sulla gestione del tesoro (22-28); sono infine date indicazioni sulle dimensioni di una strada che attraversa un'area comune (28-32).

1. [svaí píd núvlanús] Franchi De Bellis; tale integrazione non è però ammissibile perché l'edificabilità, a determinate condizioni, viene prevista per le due parti; il testo deve pertanto essere ricostruito [svaí píd íússu ip] 'se qualcosa essi ivi', o in forme di identico significato.

3. liímítú[m h]ernúm limitum maceria; le edizioni recano l'integrazione [p]ernúm, Franchi De Bellis, pp. 110-115: nominativo, 'il limite anteriore (?)'; credo piuttosto sia da integrare [h]ernúm (acc. sing. n.): maceriam; cfr. herna, Paul. Fest. 89 L.: Hernici dicti a saxis quae Marsi herna dicunt; Serv. Aen. VII, 684: Sabinorum lingua saxa hernae vocantur. Quidam dux magnus Sabinos de suis locis elicuit et habitare secum fecit in saxosis montibus: unde dicta sunt hernica loca et populi Hernici; cfr. Boeth. demonstr. 401 L.: congeriem maceriae, id est ubi saxa collecta ab utrisque partibus limitem faciunt.

5. ehtrad feíhúss extra muros, parietes, si contrappone a B19 púst feíhúís pone parietes, vengono quindi indicate due posizioni, l'una al di fuori dell'area delimitata dai muri e l'altra al suo interno: la topografia dell'area è descritta dal punto di vista di chi si trova all'esterno, perché pone parietes è 'al di là dei muri'.

7. pússtís che può essere inteso pússtís(s) abl. pl.: postibus (postis, -is); pússtís si riferisce a feíhúss, le pareti di fondo dei porticati; improbabile la connessione con víam; nelle precedenti edizioni pússtíst, ma dopo l'ultima 's' vi è sulla pietra uno spazio vuoto seguito da un segno casuale; Franchi De Bellis: (il limite anteriore) 'è stato posto', ma la frase resta così del tutto incomprensibile.

14. estud esto: il verbo è accordato con uno solo dei soggetti uniti dalle congiunzioni íním ... íním et ... et, come in A23.

18. estud: il verbo è accordato con uno solo dei soggetti rappresentanti un unico concetto.

19. púst feíhúís pone parietes, v. B5.

22-23. thesavrúm acc. sing. n. thesaurum (concordato con púd, nom. n. quod); anche in latino vi è la forma neutra: Petr.

26. I thesauri sono casse di pietra, poste nei santuari, in cui si inserivano le offerte in moneta, che potevano essere poi raccolte aprendo uno sportello metallico assicurato da una serratura.

28. anter intra e non inter, costituendo lo slage una sola entità: la strada non divide le due parti, ma le attraversa. Non si tratta comunque di proprietà comune ma di uso comune concesso reciprocamente, così come è documentato anche per la Liguria dalla sententia Minuciorum, CIL I 584, ILLRP 517.

30. [s]úllad 'ovunque', 'per tutto il tratto'; meno probabilmente, se non è un avverbio, ma un ablativo strumentale, può essere [m]úllad mola, molari lapide, cfr. Varr. I. Lat., V, 138: molae a molliendo, significa che il pavimento della strada, di terra battuta, è stato compresso per mezzo di una pesante pietra da macina, pratica per altro descritta da Colum., II, 19 per la preparazione dell'aia: area quoque si terrena erit, ut sit ad trituram satis habilis, primum radatur ... tum aequata paviculis vel molari lapide condensetur una strada in battuto di tufo è stata trovata nel santuario di Nola-Cimitile, cfr. supra il commento ad A 11-12; uruvú agg. nom. f. 'perimetrale', la strada è all'interno dello slage e lo circonda; cfr. Fest. (1913) 514 L. = (1930) 464 L.: urvat Ennius ... significat circumdat ...; Gloss. Abol. UR 3 urus circuitus civitatis, pedú x Franchi De Bellis: nom. pl. concordato con teremenniú 'pali decussati ... sono i segnali terminali'; ma pedú(m) x[?] è gen. pl. ed indica una misura lineare, ossia la larghezza della strada corrispondente ad almeno 10 piedi (m. 2,75); la perdita della superficie lapidea non consente di sapere se la cifra fosse superiore: potrebbe anche essere stata x[x], o un valore intermedio; l'ampiezza delle strade nelle limitazioni romane doveva essere definita dalla legge istitutiva delle limitazioni stesse: cardi e decumani erano più larghi, e le strade minori avevano la larghezza di 8 piedi (m. 2,36), evidentemente la dimensione minima, secondo Hygin. grom. limit. 111 L. = 71 Th.: ceteri antem limites, qui subruncivi appellantur, patere debent ped. VIII, cfr. anche constit. 194 L. = 157 Th.

31. [e]ísaí víaí mefiaí 'a metà di quella strada' che interessa il mercato degli Abellani e dei Nolani stanno i termini della limitazione agraria che interessa entrambi i territori di Abella e di Nola; media via indica la metà della distanza tra i punti collegati dalla strada e non la centralità della strada rispetto a qualche altra cosa; teremenniú nom. pl. n. termina, cfr. CIL I 584, 8: ibi termina duo stant circum viam.




TRADUZIONE

A

Da parte di Maio Vestricio Suerrone figlio di Maio, nipote di Stazio, questore abellano, e da parte di Maio Lucceio Puclato figlio di Maio, decemviro nolano, e da parte dei legati abellani e dei legati nolani, i quali sono stati designati per decisione del proprio senato (1-10),
si convenne (10)
in merito al santuario di Ercole che è presso il mercato (10-12),
e in merito al terreno che è presso quel santuario, il quale è incluso entro i cippi terminali levigati (ossia nell'agro limitato) (12-15),
approvati con deliberazione comune per la delimitazione dell'agro (15-17):
che quel santuario e che quel terreno fossero cosa comune in territorio comune (17-19),
e che i profitti derivanti da quel santuario e dal terreno fossero di beneficio comune (19-23);
ma sia di proprietà dei Nolani [qualunque dono posto nel] tempio di Ercole dai Nolani [a proprie spese; parimenti sia di proprietà degli Abellani qualunque dono ivi posto dagli Abellani a proprie spese] (23-29);

B

parimenti, se essi vorranno costruire alcunché verso la macera dei limiti (della divisione agraria), dei quali il tempio di Ercole occupa lo spazio centrale, al di fuori delle pareti che circondano con portici il tempio di Ercole, fino alla strada che in quel punto costeggia il mercato, ciascuno per decisione del proprio senato abbia facoltà di costruire (1-10);
l'edificio che i Nolani avranno costruito e il suo uso siano dei Nolani (11- 14);
parimenti se qualcosa gli Abellani avranno costruito quell'edificio e il relativo uso siano degli Abellani (05-18);
ma nello spazio entro il perimetro dei muri che circondano il tempio né gli Abellani né i Nolani costruiscano alcunché (18-22);
e quando debbano aprire il tesoro che si trova in quello spazio, lo facciano per decisione comune, e qualunque cosa si trovi in quel tesoro la dividano in parti uguali (22-28);
e all'interno del mercato abellano e nolano vi è una strada perimetrale di 10[+?] piedi (di larghezza): i cippi della limitazione agraria sono posti a metà strada (28-32).




Il testo così ricostruito offre non poche informazioni di carattere gromatico nel descrivere il fondo che si trovava presso il santuario di Ercole e che, come questo, era oggetto della convenzione tra Abella e Nola. Il fondo era delimitato da termini posti a seguito di una deliberazione comune tra Nolani e Abellani, e da macerie di pietra allineate tra i cippi terminali per segnare i confini dei terreni così divisi. Si trattava dunque di una terminatio approvata communi sententia. Quanto alla sua natura, generalmente si intende che le due comunità abbiano delimitato l'area di pertinenza del santuario, ma non è così. La convenzione ha infatti come oggetto due cose, il santuario e il terreno a ridosso del santuario stesso, ubicato all'interno di un agro limitato precedentemente con sentenza comune. I termini quindi esistono già al momento della convenzione e ne costituiscono il riferimento topografico.
Per la creazione di una limitazione agraria, come a Roma, occorreva una legge, e in questo caso abbiamo una legge comune, approvata in comune da Abellani e Nolani. Si osservi infatti che le due legazioni formate per stipulare la convenzione sono state invece costituite distintamente per determinazione dei rispettivi senati. La communis sententia presuppone quindi l'esistenza di comitia comuni e di un territorio non ancora attribuito alle singole comunità quando viene eseguita la limitazione. Ciò può risalire all'assetto originario dato a quel territorio dai Sanniti, certamente perdurato a lungo. Una prova di questo è nelle tracce delle divisioni agrarie, le quali dimostrano che l'agro abellano e nolano era stato organizzato secondo una limitazione comune. Nola rimase città federata fino alla guerra sociale, e non accolse pertanto assegnazioni agrarie romane prima di Silla. Nel suo territorio sono state individuate tracce di almeno tre diverse limitazioni, e di una quarta riguardante solo una parte marginale dell'agro (G. Chouquer, M. Clavcl-Lévéque, F. Favory, J.P. Vallat, Structures agraires en Italie centro-méridiona1e. Cadastres et paysages ruraux, Roma 1987, p. 209 ss.). La prima, che si spinge fin sotto Abella, potrebbe essere sillana, ma potrebbe comunque rappresentare la "renormatio" di una precedente divisione agraria sannitica, in cui sarebbe da riconoscere la terminatio compiuta dal magistrato nolano Maius Vestricius Mai f. (Vetter, n. 137, v. supra comm. ad A 1-2), il medesimo che rappresenta Nola nella convenzione del Cippo abellano. Potrebbe in effetti trattarsi proprio della terminatio decisa in comune da Abellani e Nolani dopo le divisioni graccane dell'agro campano, assunte come modello. La notizia di Livio (Per. 89) sulla divisione dell'agro di Nola non è in contrasto con tale quadro, perché non esclude il mantenimento di una precedente limitazione: Sulla Nolam in Samnio recepit. XLVII (milia hominum legionum) in agros captos deduxit et eos his divisit.




Tratto da "Studi sull'Italia dei Sanniti" - Catalogo della mostra tenutasi
a Roma presso il Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano
A cura del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Soprintendenza Archeologica di Roma.
Casa Editrice Electa - Milano 2000

 

 

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Storia dei Sanniti e del Sannio - Davide Monaco
ARCHITETTO DAVIDE MONACO